Art. 734 
                        Corso di applicazione 
 
1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che
superano i corsi di applicazione il nuovo  ordine  di  anzianita'  e'
determinato, con  decreto  ministeriale,  in  base  alla  graduatoria
stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 
2. I sottotenenti che non superano per una sola  volta  uno  dei  due
anni del corso di applicazione  per  essi  previsto  sono  ammessi  a
ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita'  attribuita
agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto  corso.
I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo  per
motivi  di  servizio  riconosciuti  con  determinazione  ministeriale
ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al  posto  che  a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.