Art. 735 
            Mancato superamento dei corsi di applicazione 
 
1. I sottotenenti del ruolo normale che  non  superano  il  corso  di
applicazione per essi prescritto: 
a) sono trasferiti  nel  ruolo  speciale,  anche  in  eccedenza  alla
consistenza organica del grado, a domanda e previo parere  favorevole
della commissione ordinaria di avanzamento; 
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita'  e
la ferma precedentemente contratta, dopo i  pari  grado  in  possesso
della stessa anzianita' assoluta; 
c) se non presentano domanda o non  ottengono  il  parere  favorevole
della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla  lettera  a),
sono  collocati  nella  categoria  del  complemento  con  obbligo  di
ultimare la ferma contratta.