Art. 736 Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale 1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 2. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo, se lo superano, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. 3. I sottotenenti del ruolo speciale che non superino il corso applicativo: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari, sono collocati in congedo.