Art. 736 
         Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale 
 
  1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare  un
corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al  termine
del quale e'  determinata  una  nuova  anzianita'  relativa  in  base
all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 
  2. I sottotenenti che, per  motivi  di  servizio  riconosciuti  dal
Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti
da causa di servizio, frequentino il corso applicativo  con  ritardo,
se lo superano, sono iscritti in ruolo al posto che  a  essi  sarebbe
spettato se avessero superato il corso a loro turno. 
  3. I sottotenenti del ruolo speciale  che  non  superino  il  corso
applicativo: 
  a) se  provenienti  dal  ruolo  dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
  b) se provenienti dagli  ufficiali  ausiliari,  sono  collocati  in
congedo.