Art. 739
                         Corsi di formazione

1.  La  durata  dei  corsi  di  formazione per gli ufficiali in ferma
prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa.
2.  Le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi di formazione e i
relativi  programmi  sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
Comando generale.
3.  I  vincitori  dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
ferma  prefissata  sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita'
di allievi ufficiali in ferma prefissata.
4.  Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento
economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.