Art. 740 
       Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado 
 
  1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: 
  a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari  del
corrispondente ruolo speciale della Forza armata  d'appartenenza,  se
il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  b)  tenenti  o  sottotenenti  di  vascello  in  ferma   prefissata,
ausiliari  del  corrispondente  ruolo  normale  della  Forza   armata
d'appartenenza, se  il  titolo  di  studio  richiesto  dal  bando  di
concorso e' il diploma di laurea; 
  c) sottotenenti dell'Arma  dei  carabinieri  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale  ovvero  tenenti  del
corrispondente ruolo tecnico-logistico. 
  2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media  del  punteggio
della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine  del
corso stesso.