Art. 742 
                        Dimissioni dai corsi 
 
1. Gli allievi che dimostrino di non  possedere  il  complesso  delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentino  almeno
un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa
determinazione del Direttore generale del personale militare. 
2. Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
a)  se  provenienti  dai  ruoli  dei  marescialli,  rientrano   nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.