Art. 743 
                 Corsi di pilotaggio e di navigatore 
 
1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio  aereo  o  ai  corsi  di
navigatore, sono  assunti  con  il  grado  di  allievo  ufficiale  di
complemento per compiere la ferma di anni  dodici,  decorrente  dalla
data di inizio dei corsi suddetti. 
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo  un  primo
periodo di istruzione della durata di tre mesi  e  sergenti  e  gradi
corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto
di pilota di aeroplano. 
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi  ai  corsi
di pilotaggio o ai corsi di  navigatore,  assumono  la  qualifica  di
allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio  o
dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel  grado  originariamente
posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi  e'  computato
ai fini della anzianita' di grado.