Art. 744
                               Nomina

1.  Al  termine  dei  corsi, gli allievi, che hanno superato le prove
prescritte  per il conferimento del brevetto di pilota militare o del
brevetto  di  navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se
giudicati  idonei  ad  assumere  il grado, la nomina a sottotenente e
grado corrispondente di complemento.