Art. 746
                    Mancato superamento del corso

1.  Gli  allievi  che non hanno superato gli esami teorici o che sono
stati  giudicati  non  idonei  ad assumere il grado di sottotenente e
gradi  corrispondenti  di  complemento,  pur avendo superato le prove
prescritte  per il conferimento del brevetto di pilota militare o del
brevetto  di  navigatore  militare,  conseguono  la  nomina  a pilota
militare  o  a  navigatore  militare.  In tale qualita' sono tenuti a
prestare  servizio  con  il  grado  di  sergente  o corrispondente di
complemento  per  un  periodo  di  sei  anni,  decorrente  dalla data
d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.