Art. 748
   Reimpiego del personale che non supera il corso o ne e' dimesso

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 743, comma 3, coloro
che  non  conseguono  il  brevetto  di pilota d'aeroplano o quello di
pilota  militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal
corso  per  motivi  psico-fisici  o  per  mancanza  di  attitudine al
pilotaggio  o  di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per
motivi  disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se
hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma.
2.  A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari
di  cui  al  comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al
titolo  di  studio  posseduto,  a  uno  dei corsi indetti per allievi
ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono
essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.
3.  Il  periodo  di  tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale  e'  considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.