Art. 749 Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.