Art. 749 
Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali  di
                complemento dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri,  ammessi
alle ferme  e  rafferme  volontarie,  per  partecipare  ai  corsi  di
specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o  di  pilota
di elicottero, devono, all'atto  dell'ammissione,  vincolarsi  a  una
ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di  inizio  dei
corsi stessi. 
  2. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non
superano  i  corsi  di  specializzazione  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare  mansioni
di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla  ferma
di anni dodici.  Per  essi  restano  validi  gli  obblighi  di  ferma
precedentemente contratti.