Art. 75
                         Tirocinio e nomina

1.  I  magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con
decreto  ministeriale,  agli uffici giudiziari militari per compiervi
il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a sei mesi.
2.  Trascorso  positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio
della   magistratura  militare  delibera  in  ordine  alla  nomina  a
magistrato  militare  e  al  conferimento  delle funzioni giudiziarie
militari,  sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove
i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.