Art. 750
                         Corsi di formazione

1.  I  corsi  di  formazione per gli allievi ufficiali di complemento
sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio
obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la
durata  dei  corsi  allievi ufficiali di complemento e' stabilita con
decreto del Ministro della difesa.
3.  I  sottotenenti  di  complemento  dell'Arma  dei carabinieri sono
tratti  dai  giovani  che  superano  il  corso  allievi  ufficiali di
complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.