Art. 751 
            Corso superiore di stato maggiore interforze 
 
1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto
il  corso  superiore  di  stato  maggiore  interforze   cui   possono
partecipare anche gli ufficiali del Corpo della  Guardia  di  finanza
nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 
2. Il superamento del corso di cui al comma 1  e'  valutato  ai  fini
dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 
3. I criteri e le modalita'  per  la  selezione  dei  candidati  alla
frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati  con  decreto
del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale
del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa,
sono stabiliti i requisiti e le  modalita'  di  ammissione  al  corso
degli ufficiali del predetto Corpo. 
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i  Capi  di  stato
maggiore di  Forza  armata,  il  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale  della
difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di
cui al comma 1.