Art. 752
Ammissione   degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  al  corso
               superiore di stato maggiore interforze

1.  I  maggiori  e  i  tenenti  colonnelli  dell'Arma dei carabinieri
possono   essere   ammessi  al  corso  superiore  di  stato  maggiore
interforze,   sulla   base   della   disciplina   prevista  ai  sensi
dell'articolo  751,  comma  4,  ad avvenuto compimento del periodo di
comando  prescritto  ai  fini  dell'avanzamento, anche se compiuto in
tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso
d'istituto di cui all'articolo 755.
2.  L'elenco  degli  ufficiali  utilmente collocati in graduatoria e'
sottoposto  dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo
di stato maggiore della difesa per l'approvazione.