Art. 757
                      Formazione specialistica

1.   Per   le   esigenze  di  formazione  specialistica  dei  medici,
nell'ambito   dei   posti  risultanti  dalla  programmazione  di  cui
all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e'
stabilita,  d'intesa  con  il  Ministero della difesa, una riserva di
posti  complessivamente  non superiore al 5 per cento per le esigenze
di formazione specialistica della sanita' militare.
2.  La  ripartizione  tra  le  singole scuole di specializzazione dei
posti  riservati,  di  cui  all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto
legislativo  n.  368  del  1999,  e' effettuata, sentito il Ministero
della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare.
3.  Al  personale  in  formazione specialistica appartenente ai ruoli
della  sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo
VI  del  decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni
di  cui  agli  articoli  37,  39,  40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al
personale  di  cui  al  presente  comma  continua  ad  applicarsi  la
normativa   vigente   sullo   stato  giuridico,  l'avanzamento  e  il
trattamento  economico  propria  del  personale  militare.  Lo stesso
personale  e'  tenuto,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 368 del
1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e
allo   svolgimento  delle  attivita'  assistenziali  funzionali  alla
progressiva  acquisizione  delle competenze previste dall'ordinamento
didattico  delle  singole  scuole,  e  in particolare all'adempimento
degli  obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368
del 1999.
 
          Note all'art. 757:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  artt.  35, 38 e 40 del
          decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 368 (Attuazione
          della  direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
          dei  medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
          certificati  ed  altri  titoli  e delle direttive 97/50/CE,
          98/21/CE,  98/63/CE  e 99/46/CE che modificano la direttiva
          93/16/CE):
             «Art.  35.  -  1.  Con  cadenza triennale ed entro il 30
          aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
          sanitarie  e  sulla  base di una approfondita analisi della
          situazione  occupazionale,  individuano  il  fabbisogno dei
          medici  specialisti  da  formare comunicandolo al Ministero
          della   sanita'   e   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica.  Entro  il 30 giugno del terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, sentita la conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
          esigenze  di  programmazione delle regioni e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  con  riferimento alle
          attivita' del servizio sanitario nazionale.
             2.  In  relazione  al  decreto  di  cui  al  comma 1, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,   acquisito   il  parere  del  Ministro  della
          sanita',  determina  il  numero  dei  posti  da assegnare a
          ciascuna  scuola  di  specializzazione accreditata ai sensi
          dell'articolo  43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
          del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa.
             3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione
          di  cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero
          della  difesa,  una  riserva  di posti complessivamente non
          superiore  al  5  per  cento  per le esigenze della sanita'
          militare  e,  d'intesa  con  il Ministero dell'interno, una
          riserva  di  posti complessivamente non superiore al cinque
          per  cento  per  le esigenze della sanita' della Polizia di
          Stato,  nonche'  d'intesa  con  il  Ministero  degli affari
          esteri,   il  numero  dei  posti  da  riservare  ai  medici
          stranieri  provenienti  dai  Paesi  in  via di sviluppo. La
          ripartizione  tra  le singole scuole dei posti riservati e'
          effettuata  con  il decreto di cui al comma 2, sentito, per
          gli  aspetti  relativi  alla sanita' militare, il Ministero
          della difesa.
             4.   Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, su proposta del Ministro della
          sanita',  puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze del
          servizio  sanitario  nazionale,  l'ammissione, alle scuole,
          nel  limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
          al  comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche  categorie,  in  servizio in strutture sanitarie
          diverse  da  quelle  inserite  nella  rete  formativa della
          scuola.
             5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e
          per  accedere  in  soprannumero  ai  sensi  del  comma 4, i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.»
             «Art.  38.  -  1. Con la sottoscrizione del contratto il
          medico  in  formazione  specialistica si impegna a seguire,
          con  profitto,  il  programma  di  formazione  svolgendo le
          attivita'  teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
          regolamenti  didattici  determinati  secondo  la  normativa
          vigente   in   materia,  in  conformita'  alle  indicazioni
          dell'Unione    europea.    Ogni   attivita'   formativa   e
          assistenziale  dei  medici  in  formazione specialistica si
          svolge  sotto la guida di tutori, designati annualmente dal
          consiglio  della scuola, sulla base di requisiti di elevata
          qualificazione    scientifica,   di   adeguato   curriculum
          professionale,        di        documentata       capacita'
          didattico-formativa.  Il  numero  di  medici  in formazione
          specialistica  per  tutore  non puo' essere superiore a 3 e
          varia    secondo    le    caratteristiche   delle   diverse
          specializzazioni.
             2.  Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
          e  pratiche  dei  medici  in  formazione,  ivi  compresa la
          rotazione  tra  le strutture inserite nella rete formativa,
          nonche'  il  numero  minimo e la tipologia degli interventi
          pratici  che  essi  devono  aver personalmente eseguito per
          essere  ammessi  a  sostenere la prova finale annuale, sono
          preventivamente  determinati  dal consiglio della scuola in
          conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
          al  comma  1,  ed  e  agli  accordi fra le universita' e le
          aziende  sanitarie  di  cui  all'articolo  6,  comma 2, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.  Il  programma  generale di formazione della
          scuola  di  specializzazione  e'  portato  a conoscenza del
          medico   all'inizio   del   periodo  di  formazione  ed  e'
          aggiornato  annualmente in relazione alle mutate necessita'
          didattiche  ed  alle  specifiche  esigenze del programma di
          formazione del medico stesso.
             3.  La  formazione  del  medico  specialista  implica la
          partecipazione   guidata  alla  totalita'  delle  attivita'
          mediche  dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato
          dal  Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione
          di  compiti  assistenziali e l'esecuzione di interventi con
          autonomia  vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
          intesa   con   la   direzione  sanitaria  e  con  dirigenti
          responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
          cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
          medico  in  formazione  specialistica  e'  sostitutiva  del
          personale di ruolo.
             4.  I  tempi  e  le modalita' di svolgimento dei compiti
          assistenziali  nonche' la tipologia degli interventi che il
          medico  in  formazione  specialistica  deve  eseguire  sono
          concordati  dal  Consiglio  della  scuola  con la direzione
          sanitaria  e  con  i dirigenti responsabili delle strutture
          delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
          formazione  sulla base del programma formativo personale di
          cui  al  comma  2.  Le  attivita'  e  gli  interventi  sono
          illustrati  e  certificati,  controfirmati  dal  medico  in
          formazione specialistica, su un apposito libretto personale
          di   formazione,   a   cura   del   dirigente  responsabile
          dell'unita'   operativa   presso  la  quale  il  medico  in
          formazione   specialistica   volta  per  volta  espleta  le
          attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
          cui al comma 2.
             5.   L'attivita'  tutoriale,  ove  svolta  da  dirigenti
          sanitari   nei   confronti   dei   medici   in   formazione
          specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
          il  conferimento  di  incarichi  comportanti  direzione  di
          struttura,  ovvero  per l'accesso agli incarichi di secondo
          livello dirigenziale.»
             «Art.  40.  -  1. Per la durata della formazione a tempo
          pieno   al  medico  e'  inibito  l'esercizio  di  attivita'
          libero-professionale     all'esterno     delle    strutture
          assistenziali  in  cui  si  effettua  la formazione ed ogni
          rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
          nazionale   o  enti  e  istituzioni  pubbliche  e  private.
          L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
          a  quello  previsto  per  il  personale medico del Servizio
          sanitario  nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta'
          dell'esercizio della libera professione intramuraria.
             2.  Il  medico in formazione specialistica, ove sussista
          un    rapporto   di   pubblico   impiego,   e'   collocato,
          compatibilmente  con  le esigenze di servizio, in posizione
          di  aspettativa  senza  assegni,  secondo  le  disposizioni
          legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
          e'  utile  ai  fini  della  progressione  di carriera e del
          trattamento di quiescenza e di previdenza.
             3.  Gli  impedimenti  temporanei  superiori  ai quaranta
          giorni   lavorativi   consecutivi  per  servizio  militare,
          gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
          fermo  restando  che  l'intera  sua durata non e' ridotta a
          causa   delle   suddette   sospensioni.  Restano  ferme  le
          disposizioni  in  materia di tutela della gravidanza di cui
          alla   legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
          militare  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e
          successive modificazioni.
             4.  Non determinano interruzione della formazione, e non
          devono  essere recuperate, le assenze per motivi personali,
          preventivamente  autorizzate salvo causa di forza maggiore,
          che   non  superino  trenta  giorni  complessivi  nell'anno
          accademico  e  non  pregiudichino  il  raggiungimento degli
          obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del
          trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
             5.  Durante i periodi di sospensione della formazione di
          cui   al   comma   3,   al  medico  in  formazione  compete
          esclusivamente  la  parte  fissa  del trattamento economico
          limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
          un  anno  oltre  quelli  previsti  dalla  durata legale del
          corso.
             6.    Nell'ambito   dei   rapporti   di   collaborazione
          didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
          universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
          puo'  svolgersi  anche  in strutture sanitarie dei predetti
          Paesi,  in conformita' al programma formativo personale del
          medico  e  su indicazione del consiglio della scuola, fermo
          restando  quanto  previsto dall'articolo 12 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»