Art. 758
   Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione

1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che
sono  ammessi,  previa  domanda,  su  designazione  e per le esigenze
dell'amministrazione,  ai  corsi  di  specializzazione delle facolta'
mediche    universitarie    devono    conseguire    il   diploma   di
specializzazione  entro  i limiti di tempo previsti per il rispettivo
corso  legale,  con  possibilita'  di  fruire dell'eventuale sessione
straordinaria dell'ultimo anno accademico.
2.  Il  Ministro  della  difesa ha facolta' di concedere, su proposta
della  Direzione  generale  per il personale militare, all'ufficiale,
che  per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il
diploma  di  specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una
proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale
sessione straordinaria.