Art. 759 
Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie  e
                          alle specialita' 
 
1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono  assegnati
agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie  e  specialita'
in  base  alle  esigenze  organiche,  al  risultato  della  selezione
psico-fisica e attitudinale nonche' alle  preferenze  espresse  dagli
arruolandi. 
2. Il Ministro della difesa ha facolta' di  disporre  modifiche  alle
assegnazioni di cui al comma  1  se  le  attitudini  manifestate  dai
singoli durante il periodo formativo o le  esigenze  di  servizio  lo
richiedono. 
3. Per i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina  militare
e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa,  in  relazione
alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata,  ha  facolta'  di
disporre  di  autorita'  o  a  domanda   cambi   di   categoria,   di
specializzazione,   di   specialita',   ovvero   la   perdita   delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici,  prevedendo  altresi'  le
necessarie riqualificazioni.