Art. 759 Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialita' 1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. 3. Per i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.