Art. 76 Applicabilita' delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune 1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non e' espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorita' competenti ordinarie con quelle militari.