Art. 76
Applicabilita'   delle  disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario
                               comune

1.  Per  gli  stabilimenti  militari di pena e per l'espiazione delle
pene  detentive  militari,  se  non  e'  espressamente o diversamente
previsto  dalle  disposizioni  del  presente  codice o da altre norme
penali   militari,  si  applicano  le  disposizioni  dell'ordinamento
penitenziario   comune,   sostituite,  se  necessario,  le  autorita'
competenti ordinarie con quelle militari.