Art. 764
                 Equipollenza dei titoli conseguiti

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle
finanze  e  del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla
base   degli   insegnamenti   impartiti,  l'equipollenza  dei  titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale
e  di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali,
con  quelli  rilasciati  dagli  istituti  professionali  ivi compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche
ai  fini  dell'ammissione  agli  esami di maturita' professionale. In
relazione  al  suddetto  decreto  sono  rilasciati agli interessati i
relativi titoli.
 
          Nota all'art. 764:
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo
          1970,  n. 253 (Istituzione di corsi sperimentali presso gli
          istituti  professionali  di  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1970, n. 120.