Art. 765 Formazione iniziale 1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale. 2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale. 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.