Art. 765 
                         Formazione iniziale 
 
  1.  Per  la  nomina  a  maresciallo  dell'Arma  dei  carabinieri  i
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679  frequentano  appositi
corsi di formazione iniziale. 
  2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma
1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 
  3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679,  comma
1, lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale. 
  4. Ai vincitori del concorso  interno  per  il  reclutamento  degli
ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione  iniziale,  si
applica l'articolo 696.