Art. 766 
                   Svolgimento del corso biennale 
 
1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si
svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di  corso  gli  allievi
marescialli che superano gli esami del primo anno. 
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo  o  del
secondo anno di corso possono ripetere nell'intero  biennio  un  solo
anno di corso. 
3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere  il  corso  ma
desiderano  continuare  a  prestare  servizio   nell'Arma   fino   al
compimento della ferma contratta, sono avviati ai  comandi  di  corpo
con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso  contrario
sono prosciolti dalla ferma contratta. 
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano  le
norme contenute nel regolamento.