Art. 77
Disposizioni  interne  di  servizio  per gli stabilimenti militari di
                                pena

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme
interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.
2.  Con il citato decreto, oltre alle modalita' di trattamento e alla
disciplina  del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate
le seguenti materie:
a)  gli  orari  di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di
pena;
b)  gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della
popolazione detenuta;
c)   le   modalita'   relative  allo  svolgimento  dei  vari  servizi
predisposti per i detenuti;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto;
f)   i   tempi   e  le  modalita'  particolari  per  i  colloqui,  la
corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
g) le affissioni consentite e le relative modalita';
h) i giochi consentiti;
i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati
al lavoro.
3.  Ferme  restando  le  attribuzioni  del  Tribunale  e dell'Ufficio
militare  di  sorveglianza,  le  materie  non disciplinate dal citato
decreto  del  Ministro  della  difesa  o  quelle che necessitano, per
l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza
di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le
modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.