Art. 77 Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena 1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena. 2. Con il citato decreto, oltre alle modalita' di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie: a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti; i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro. 3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.