Art. 770
                        Dimissioni dai corsi

1.  Sono  dimessi  dai  corsi  i  frequentatori  che si trovino nelle
condizioni previste dal regolamento.
2.  Nelle  ipotesi  di  esclusione  per  infermita' o per altre cause
indipendenti  dalla  volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva.
3.  I  provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai
commi  precedenti  sono  adottati  con  determinazione  del Direttore
generale  del  personale  militare  o  da  altra  autorita' da questi
delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.