Art. 771 
                        Nomina a maresciallo 
 
1. Agli effetti della nomina  a  maresciallo,  che  si  consegue  con
decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali
relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767,  sono  iscritti  in
ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di  fine  corso  determinato
dal punto di  classificazione  riportato  da  ciascuno  di  essi,  in
conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento. 
2. La nomina  a  maresciallo  dei  frequentatori  del  corso  di  cui
all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine  del
secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si
concludono le previste sessioni di idoneita'. 
3. La nomina  a  maresciallo  dei  frequentatori  del  corso  di  cui
all'articolo 767, che hanno superato gli  esami  di  fine  corso,  ha
decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del  corso.
La data di nomina  e'  comunque  successiva  a  quella  conferita  al
maresciallo   classificatosi   all'ultimo   posto   nell'ordine    di
graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno.