Art. 772
               Sospensione dalla nomina a maresciallo

1.  La  nomina  a maresciallo e' sospesa, fino al cessare delle cause
impeditive,  per  coloro  che, pur se giudicati idonei al termine del
corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b)  sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d)  si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.