Art. 776 
                       Corso di qualificazione 
 
  1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori  del
concorso  per  sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri,  di   cui
all'articolo 690,  comma  2,  lettera  b)  frequentano  un  corso  di
qualificazione, di durata non inferiore a tre  mesi.  Il  superamento
del  corso,  mediante  idoneita',  e'  condizione  per  la  nomina  a
vicebrigadiere. 
  2. I programmi e le modalita' di svolgimento del  corso,  che  puo'
essere  ripetuto  una  sola  volta,  nonche'  la  composizione  della
commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con  determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da
questi delegata.