Art. 778 
                        Dimissioni dai corsi 
 
1. E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e  restituito
al  normale  servizio  d'istituto,  col  grado  rivestito   e   senza
detrazione di anzianita', il personale che: 
a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; 
b) dimostra  in  qualsiasi  momento  di  non  possedere  le  qualita'
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; 
c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto  il  corso  di
qualificazione; 
d)  non  supera  gli  esami  finali  del  corso  di  aggiornamento  e
formazione professionale; 
e) e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di  trenta  giorni,
anche se non continuativi; 
f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 
2. Nelle ipotesi di esclusione  per  infermita'  o  per  altre  cause
indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso  e'  ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva. 
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui  alla
presente sezione  sono  adottati  con  determinazione  del  Direttore
generale del personale  militare  o  da  altra  autorita'  da  questi
delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.