Art. 780
             Sospensione dalla nomina a vice brigadiere

1.  La  nomina  a  vice  brigadiere e' sospesa, fino al cessare delle
cause  impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine
del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b)  sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d)  si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.