Art. 782 
            Speciali obblighi di servizio per i volontari 
 
1.  All'atto  dell'ammissione  a   corsi   di   specializzazione   di
particolare livello tecnico, individuati con determinazione del  Capo
di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma
o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di  scadenza
di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla  conseguita
specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che  nel
frattempo sono transitati nel servizio permanente.