Art. 788 
                      Ferma speciale volontaria 
 
1. Gli allievi, dal compimento del 15°  anno  di  eta'  e  sino  alla
maggiore eta', sono arruolati a domanda e  con  il  consenso  di  chi
esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3  per
il completamento del corso di studi prescelto; a  tal  fine,  possono
contrarre successive rafferme di un anno. 
2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento  volontario
cessano di appartenere all'istituto militare. 
3. Gli allievi  in  ferma  speciale  volontaria  non  possono  essere
impiegati in attivita' operative. 
4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per  i
reati militari commessi dagli allievi. 
5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne,  ovvero  l'allievo
maggiorenne,  possono  ottenere  in   qualunque   momento   dell'anno
scolastico il ritiro dalla scuola, con  il  proscioglimento  da  ogni
vincolo di ferma. 
6. Agli allievi delle scuole militari e' corrisposta una  paga  netta
giornaliera determinata con decreto  del  Ministro  della  difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.