Art. 793
                         Iscrizione in ruolo

1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione
in  ruolo  si  ha  con  l'atto di nomina nel grado o negli altri casi
stabiliti dal presente codice.
2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha:
a)  con  l'atto  di  arruolamento,  per  coloro che sono obbligati al
servizio militare;
b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.