Art. 795
                        Riammissione in ruolo

1.  Il  militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che e'
riammesso  nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una
detrazione   di  anzianita'  assoluta  pari  all'interruzione,  salvo
eventuale   diritto,   conferitogli   da   speciali  disposizioni,  a
conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta.
2.  Il  presente  codice contempla i casi per i quali non si fa luogo
alla detrazione di anzianita' per la riammissione in ruolo.