Art. 796 
                         Transito tra ruoli 
 
1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti  al  ruolo
musicisti possono transitare da un ruolo a  un  altro  esclusivamente
nei casi previsti per la Forza armata di  appartenenza,  disciplinati
dal presente codice. 
2.  Le  varie  ipotesi  di  transito,   anche   in   relazione   alla
determinazione dell'anzianita' assoluta e  dell'anzianita'  relativa,
sono disciplinate dal presente codice. 
3. Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.