Art. 798 
Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
                      dell'Aeronautica militare 
 
  1. L'entita' complessiva delle dotazioni  organiche  del  personale
militare   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare    e
dell'Aeronautica militare e' fissata a 190.000 unita'. 
  2. Fermi restando gli organici  complessivi  fissati  per  ciascuna
Forza  armata  indicati  nell'articolo   seguente,   possono   essere
apportate, senza oneri aggiuntivi, con  decreto  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
modifiche  alle  dotazioni  organiche  delle  singole  categorie   di
personale al fine  di  adeguarne  la  disponibilita'  alle  effettive
esigenze funzionali da soddisfare.