Art. 798 Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissata a 190.000 unita'. 2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.