Art. 80 Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari 1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare od ordinaria. 2. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nota agli articoli 80 e 82: - Il testo dell'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale). - A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale.».