Art. 802
  Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

1.  Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   fermi  restando  gli  organici
complessivi  previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e
i  profili  di  carriera  tra  ruoli  omologhi  preposti  a  funzioni
similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi,
alle  dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli degli ufficiali delle
Forze  armate,  al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive
esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico.
2.  Relativamente  al  Corpo  delle  capitanerie  di Porto, i decreti
ministeriali   sono   adottati   d'intesa   con   il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.