Art. 805 Iscrizione di graduati e militari di truppa 1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.
Nota all'art. 805: - La tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, citato nelle note all'art. 713, e' il seguente: « Tabella E - (Assegni di superinvalidita'). A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali). 4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento. L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma. (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985). (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986). A-bis) 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986). B) 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale. 2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986). C) 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986). D) 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986). E) 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale. 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche' tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986). F) 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba. 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. 8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986). G) 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 2) La disarticolazione di un'anca. 3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro. (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986). H) 1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare. 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».