Art. 805
             Iscrizione di graduati e militari di truppa

1.  I  graduati  e  i  militari  di  truppa, in godimento di pensione
vitalizia  o  assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli
assegni  di  superinvalidita'  di  cui  alla lettera A e alla lettera
A-bis,  numeri  1  e  3,  della  tabella  E),  annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni,  che  hanno  conseguito  la nomina di cui all'articolo
1318,  possono,  a  domanda, essere iscritti, con il grado conferito,
nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.
 
          Nota all'art. 805:
             -  La tabella E, annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica   23   dicembre   1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni,  citato  nelle  note  all'art.  713,  e'  il
          seguente:
             « Tabella E - (Assegni di superinvalidita').
             A)
              1)  Alterazioni  organiche  e  irreparabili di ambo gli
          occhi  che  abbiano  prodotto cecita' bilaterale assoluta e
          permanente.
              2)  Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino
          al  limite  della  perdita  totale delle due mani e dei due
          piedi insieme.
              3)  Lesioni  del  sistema  nervoso centrale (encefalo e
          midollo  spinale)  che abbiano prodotto paralisi totale dei
          due  arti  inferiori  e  paralisi della vescica e del retto
          (paraplegici rettovescicali).
              4)   Alterazioni   delle   facolta'   mentali  tali  da
          richiedere  trattamenti  sanitari obbligatori in condizioni
          di   degenza   nelle   strutture  ospedaliere  pubbliche  o
          convenzionate.
             L'assegno  sara'  mantenuto  alla  dimissione  quando la
          malattia  mentale  determini gravi e profondi perturbamenti
          della  vita  organica  e  sociale e richieda il trattamento
          sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e
          finche' dura tale trattamento.
             L'assegno  sara'  mantenuto od attribuito anche a coloro
          che,  alla  data di entrata in vigore della legge 13 maggio
          1978,   n.  180,  affetti  da  alterazioni  delle  facolta'
          mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi
          dagli  ospedali  psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del
          regolamento  manicomiale  approvato  con  regio  decreto 16
          agosto  1909,  n.  615,  e  affidati  per  la custodia e la
          vigilanza  alla  famiglia  con la necessaria autorizzazione
          del tribunale.
             Nei  confronti  dei  soggetti di cui al precedente comma
          verra'  conservato l'assegno se si verificano le condizioni
          di   cui   al   primo   comma.   Alla  dimissione  trovera'
          applicazione il disposto del secondo comma.
             (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).
             (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).
             A-bis)
              1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
          della perdita delle due mani.
              2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione
          di   esse  con  la  impossibilita'  assoluta  e  permanente
          dell'applicazione di apparecchio di protesi.
             (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).
             B)
              1)  Lesioni  del  sistema  nervoso centrale (encefalo e
          midollo  spinale),  con  conseguenze  gravi e permanenti di
          grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso,
          profondi  ed  irreparabili perturbamenti alla vita organica
          sociale.
              2)  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da
          determinare   una   assoluta  e  permanente  incapacita'  a
          qualsiasi  attivita'  fisica  e  da  rendere  necessaria la
          continua o quasi continua degenza a letto.
             (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).
             C)
              1)  Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore
          dello  stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente
          del    braccio    e   della   coscia   con   impossibilita'
          dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
             (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).
             D)
              1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
             (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).
             E)
              1)  Alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli
          occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
          a meno di 1/50 della normale.
              2)  Perdita  di  un  arto  superiore e di uno inferiore
          sopra  il  terzo  inferiore  rispettivamente  del braccio e
          della coscia.
              3)  Perdita  di  dieci  oppure  di nove dita delle mani
          compresi i pollici.
              4)  Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
          il  terzo  inferiore  della coscia e l'altro sopra il terzo
          inferiore della gamba.
              5)  Alterazioni  delle  facolta' mentali che richiedono
          trattamenti  sanitari  obbligatori  non  in  condizioni  di
          degenza    nelle    strutture   ospedaliere   pubbliche   o
          convenzionate  o che abbiano richiesto trattamenti sanitari
          obbligatori  in  condizioni di degenza ospedaliera, cessati
          ai  sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche'
          tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita
          organica e sociale.
             (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).
             F)
              1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
              2)  Perdita  di  due  arti,  uno  superiore  e  l'altro
          inferiore,  amputati rispettivamente al terzo inferiore del
          braccio e al terzo inferiore della gamba.
              3)  Perdita  di  due  arti,  uno  superiore  e  l'altro
          inferiore,  amputati  rispettivamente  al  terzo  inferiore
          dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
              4)  Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
          al   terzo  inferiore  della  coscia  e  l'altro  al  terzo
          inferiore della gamba.
              5)  Perdita  di  ambo  gli arti inferiori di cui uno al
          terzo  inferiore  della  coscia  e  l'altro  fino  al terzo
          inferiore della gamba.
              6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
              7)  Alterazioni  delle  facolta'  mentali che apportino
          profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
              8)  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da
          determinare   una   assoluta  e  permanente  incapacita'  a
          qualsiasi  attivita'  fisica,  ma non tale da richiedere la
          continua o quasi continua degenza a letto.
             (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).
             G)
              1)  Perdita  dei  due piedi o di un piede e di una mano
          insieme.
              2) La disarticolazione di un'anca.
              3)   Tutte   le   alterazioni  delle  facolta'  mentali
          (schizofrenia    e    sindromi    schizofreniche,   demenza
          paralitica,   demenze   traumatiche,   demenza  epilettica,
          distimie  gravi,  ecc.)  che rendano l'individuo incapace a
          qualsiasi attivita'.
              4)  Tubercolosi  grave  al  punto  da  determinare  una
          assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
             (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).
             H)
              1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
              2)   La   fistola   gastrica,   intestinale,   epatica,
          pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura
          e l'ano preternaturale.
              3)  Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
          quando  si  accompagni  alla  perdita  o a disturbi gravi e
          permanenti  della favella o a disturbi della sfera psichica
          e dell'equilibrio statico-dinamico.
              4)   Cardiopatie   organiche  in  stato  di  permanente
          scompenso  con  grave e permanente insufficienza coronarica
          ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione
          di   pace-maker   o   il   trattamento  con  by-pass  o  la
          sostituzione valvolare.
              5)  Anchilosi  completa  di  un'anca  se  unita a grave
          alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
             (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985)
             (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».