Art. 810 Organici dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 24; b) generali di divisione e corrispondenti: 54; c) generali di brigata e corrispondenti: 165; d) colonnelli: 1.025.