Art. 82
                         Reclusori militari

1.  I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che
espiano  la  pena  della  reclusione militare o, a loro richiesta, le
pene  detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79,
comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2.  Gli  ufficiali  che  non hanno perduto il grado per effetto della
condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi
da quelli destinati agli altri militari.
 
          Nota agli articoli 80 e 82:
             -  Il  testo dell'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza)   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  10  aprile  1981,  n.  100, e' il
          seguente:
             «Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure
          restrittive  della  liberta'  personale). - A richiesta del
          condannato,  la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato
          agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo
          16  e'  scontata  negli  stabilimenti  penali  militari. La
          disposizione del comma precedente si applica anche nei casi
          in  cui  i  soggetti ivi contemplati sono posti in stato di
          custodia  o  carcerazione  preventiva.  In  questi  casi la
          richiesta  puo'  essere  proposta  agli  ufficiali o agenti
          della  polizia  giudiziaria  o  della  forza  pubblica  nel
          processo   verbale  di  cui  all'art.  266  del  codice  di
          procedura penale.».