Art. 822 
                Modifiche al ruolo tecnico-logistico 
 
  1.  Fermi  restando  l'organico  complessivo  e  il  numero   delle
promozioni  annuali  previsto  dal  presente  codice  per  il   ruolo
tecnico-logistico, possono essere disposte, senza  oneri  aggiuntivi,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  modifiche  all'articolazione   del
predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di
nuovi comparti o di nuove specialita',  al  fine  di  adeguarla  alle
effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.