Art. 822 Modifiche al ruolo tecnico-logistico 1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.