Art. 823 
               Organici dei generali e dei colonnelli 
 
1. Le dotazioni organiche complessive  per  i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
a) generali di corpo d'armata: 10; 
b) generali di divisione: 21; 
c) generali di brigata: 64; 
d) colonnelli: 386.