Art. 825 Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, e' fissato il contingente del personale appartenente all'Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Nota all'art. 825: - Il testo dell'art. 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1999, n. 205, e' il seguente: «11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.».