Art. 825
      Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
e'  fissato  il  contingente  del personale appartenente all'Arma dei
carabinieri  assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'assolvimento  dei  compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
          Nota all'art. 825:
             -  Il  testo  dell'art.  10,  comma  11-bis, del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento della
          Presidenza    del   Consiglio   dei   Ministri,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 1
          settembre 1999, n. 205, e' il seguente:
             «11-bis.  Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
          al  decreto-legge  6  maggio  2002,  n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
          di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
          svolti,  ai  sensi  dell'articolo  33 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  da  personale  della  Polizia  di  Stato e
          dell'Arma  dei  carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita
          Sovrintendenza,   costituita  con  decreto  del  Presidente
          adottato  ai  sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto
          un  coordinatore  nominato  ai sensi dell'articolo 18 della
          citata legge n. 400 del 1988.».