Art. 829 
               Contingente per la tutela della salute 
 
  1.  E'  costituito  un  contingente  di  personale  dell'Arma   dei
carabinieri, per un totale di 96 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del  Comando  carabinieri
per  la  tutela  della  salute.  Il  predetto  contingente  e'  cosi'
determinato: 
  a) ufficiali inferiori: 20; 
  b) ispettori: 76. 
  2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e  accessorio,
compreso lo straordinario, del personale di cui al  comma  1  sono  a
carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento  dei
relativi oneri sociali.