Art. 83
                            Degradazione

1.  Se  la  condanna  pronunciata  dal  giudice  militare a carico di
militari  detenuti  in  un  carcere  giudiziario  militare importa la
degradazione,  il  procuratore  militare competente da' comunicazione
della  sentenza  al Ministero della giustizia, perche' venga indicato
in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.
2. Se la condanna che importa la degradazione e' stata pronunciata da
un  giudice  diverso da quello militare, il magistrato competente per
l'esecuzione   trasmette   al   comandante  del  carcere  giudiziario
militare,  nel  quale  il  condannato  si trova detenuto, l'ordine di
scarcerazione  e  quello  di traduzione allo stabilimento al quale il
condannato e' assegnato.
3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento
a cui il condannato e' stato assegnato, il procuratore militare della
Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato
competente  per  l'esecuzione,  richiede all'autorita' amministrativa
militare competente l'esecuzione della degradazione.