Art. 830 
                  Contingente per la Banca d'Italia 
 
1.  E'  costituito  un  contingente  di  ufficiali,  sottufficiali  e
graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale  di  2.000  unita',
per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di  valori
della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato: 
a) colonnelli: 1; 
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; 
c) ufficiali inferiori: 3; 
d) ispettori: 232; 
e) sovrintendenti: 91; 
f) appuntati e carabinieri: 1.670. 
2. Il predetto contingente  e'  posto  in  soprannumero  all'organico
dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. 
3. Gli assegni, le competenze accessorie  e  le  indennita'  comunque
spettanti al personale effettivamente impiegato  nei  limiti  massimi
fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al
servizio di vigilanza e scorta valori,  sono  a  carico  della  Banca
d'Italia.