Art. 833 Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3. 4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751. 5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di stato maggiore. 6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.