Art. 833 
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori  e  tenenti
colonnelli delle varie Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
                         genio, trasmissioni 
 
  1.  Gli  ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni  dell'Esercito  italiano
possono transitare, a domanda,  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente
ai gradi di maggiore e  tenente  colonnello,  nel  numero  e  con  le
modalita' stabilite con decreto ministeriale. 
  2. Gli ufficiali trasferiti conservano  la  posizione  di  stato  e
l'anzianita' di grado  posseduta  e  assumono,  se  piu'  favorevole,
un'anzianita' di un giorno precedente a quella  del  pari  grado  del
ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore  anzianita'  di
nomina a ufficiale. 
  3. L'ordine di  iscrizione  in  ruolo  dei  predetti  ufficiali  e'
stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3. 
  4. Non e' ammesso il transito nel ruolo  speciale  degli  ufficiali
che hanno  conseguito  il  titolo  di  Istituto  superiore  di  stato
maggiore interforze, di cui all'articolo 751. 
  5. Gli ufficiali che hanno  ottenuto  il  trasferimento  nel  ruolo
speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo  normale  ne'
di partecipare al Corso di stato maggiore. 
  6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si
procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base
dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A  parita'  di  merito  la
precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a
parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.