Art. 836 
            Transito dal ruolo normale al ruolo speciale 
 
  1. I capitani del ruolo normale valutati  e  giudicati  idonei  per
l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da  presentarsi
entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  cui  e'  effettuata  ciascuna
valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando  l'anzianita'
assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo  i  pari  grado  con
uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva se, entro  la
predetta data, l'ufficiale e' stato promosso al  grado  di  maggiore.
Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della   predetta
domanda. 
  2. Gli ufficiali che hanno  ottenuto  il  trasferimento  nel  ruolo
speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo  normale  ne'
di partecipare al corso d'istituto.