Art. 836 Transito dal ruolo normale al ruolo speciale 1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva se, entro la predetta data, l'ufficiale e' stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda. 2. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al corso d'istituto.