Art. 839 
                Appartenenti al ruolo dei marescialli 
 
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite
funzioni che richiedono una adeguata preparazione  professionale.  In
tale ambito essi: 
a) sono di norma preposti a unita' operative,  tecniche,  logistiche,
addestrative e a uffici; 
b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi
di natura  tecnico-operativa  nonche'  compiti  di  formazione  e  di
indirizzo del personale subordinato; 
c)  espletano  incarichi  la  cui  esecuzione  richiede   continuita'
d'impiego per elevata specializzazione e capacita'  di  utilizzazione
di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. 
2. Al personale che  riveste  il  grado  di  primo  maresciallo  sono
attribuite   funzioni   che   implicano   un   maggior   livello   di
responsabilita',  sulla   base   delle   esigenze   tecnico-operative
stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti
e delle unita'. In tale contesto i primi marescialli: 
a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici  che  possono
sostituire in caso di impedimento o di assenza; 
b)  assolvono,  in  via  prioritaria,  funzioni  di  indirizzo  o  di
coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria
<<nocchieri di porto>> del Corpo delle  capitanerie  di  porto  della
Marina   militare,   svolge,   oltre   agli    specifici    incarichi
caratteristici del proprio ruolo,  anche  funzioni  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria, ai sensi del codice della  navigazione  e  delle
altre leggi che lo prevedono. 
4. Ai primi marescialli  luogotenenti  sono  attribuiti,  nell'ambito
delle funzioni di cui ai commi 1,  2  e  3,  gli  incarichi  di  piu'
rilevante responsabilita' individuati  dall'ordinamento  di  ciascuna
Forza armata.