Art. 84
  Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari
di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune
e,  in  quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di
esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per
il  culto  cattolico,  il  cui  esercizio e' affidato alle cure di un
cappellano militare.