Art. 84 Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena 1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione. 2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio e' affidato alle cure di un cappellano militare.